SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

mar 30, 2015

Sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 16 del 30 marzo 2015, sono state pubblicate le MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 (NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO) in particolare si evidenzia l’introduzione del Art. 42 bis, nel quale si indica che:

Soggetto aggregatore regionale

1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell’articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge fi nanziaria 2000”).

2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di effi cientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità defi nite con deliberazione della Giunta regionale.

3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.”.

Testo completo: http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl419_burt.pdf

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