Niente Iva per gli impianti comulativi FV degli enti pubblici fino a 20 kW

apr 10, 2012

La gestione di più impianti fotovoltaici da parte degli enti pubblici non costituisce attività commerciale, anche se gli impianti complessivamente considerati superano la potenza di 20 kW. Ciò che conta è che ciascuno di essi sia di potenza inferiore ai 20 kW e soddisfi le necessità energetiche di una specifica sede dell’ente.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 4 aprile 2012, nella quale vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, da parte di enti pubblici, nei casi di cumulabilità della potenza di impianti e di scambio a distanza. La prima questione riguarda l’ipotesi in cui un ente pubblico non economico, in particolare un comune, risulti “soggetto responsabile” di più impianti fotovoltaici – ciascuno di potenza inferiore ai 20 kW – installati ciascuno presso una delle diversi sedi dell’ente per far fronte ai bisogni energetici delle sede stessa. In questo caso si pone il problema di stabilire se la gestione di più impianti da parte dell’ente pubblico implichi lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dello stesso. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’utilizzo in proprio dell’energia autoprodotta da parte dell’ente non assume rilevanza fiscale ai fini IVA, se l’ente stesso gestisce impianti singolarmente di potenza non superiore a 20 kW.

Si ritiene – si legge nella risoluzione – che gli impianti di cui sia soggetto responsabile un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi sia di potenza non superiore a 20 kW e sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un’area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l’ente svolge la propria attività istituzionale. Conseguentemente, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici, aventi le suddette caratteristiche, non costituisce per l’ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 kW. In tale caso, infatti, si ritiene che l’immissione in rete, attraverso lo “scambio sul posto”, dell’eventuale eccedenza di energia elettrica prodotta e non auto consumata rivesta un carattere del tutto marginale, non suscettibile di modificare la finalità strettamente “privatistica” per la quale l’ente realizza gli impianti fotovoltaici”.

Lo stesso trattamento fiscale vale quando il punto di immissione in rete dell’energia non coincide con quello di consumo della stessa. In questo caso, non c’è attività commerciale se l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici gestiti dall’ente, a prescindere dalla loro collocazione, soddisfa i bisogni delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 20 kW per ciascuna di esse. “Perché l’attività di produzione e immissione in rete di energia si possa qualificare non commerciale – precisa l’Agenzia delle Entrate – è necessario che ad ogni sede istituzionale dell’Ente, corrispondente ad un codice POD, risulti associato virtualmente un impianto di potenza non superiore a 20 kW”. A tal fine è quindi “necessario ripartire la potenza complessiva degli impianti di cui l’Ente pubblico è ‘soggetto responsabile’ per il numero delle sedi istituzionali cui gli impianti sono posti a servizio. Laddove da tale ripartizione risulti che ad ogni sede istituzionale dell’ente è virtualmente associato un impianto di potenza fino a 20 kW, l’ente dovrà considerare la produzione di energia elettrica non commerciale e dunque irrilevante ai fini dell’IVA”.

Fonte: www.casaeclima.com

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